IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni
e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante
"attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti
da
imballaggio" modificato con integrazioni dal decreto legislativo
8
novembre 1997, n. 389 e con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, in
particolare
gli articoli 17, 18 - comma 1, lettera n) e 22 - comma 5,
che dettano le
disposizioni generali in materia di bonifica dei siti
inquinati;
Visto il
decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro
dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro della
sanita' del 25
ottobre 1999, n. 471, che, in attuazione del citato
articolo 17 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
disciplina i criteri, le procedure e le
modalita' per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale
dei siti inquinati
ed in particolare l'articolo 15, comma 1, che individua i
principi e
i criteri direttivi per la classificazione degli interventi
di
interesse nazionale;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante
"Nuovi interventi
in campo ambientale", ed in particolare l'articolo 1, che
individua i
primi interventi di bonifica di interesse nazionale e
prevede
l'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, di
un
programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei
siti
inquinati;
Considerato che il Programma nazionale individua al
medesimo
articolo 1 gli ulteriori interventi di bonifica di
interesse
nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari,
i
criteri di finanziamento dei singoli interventi, le modalita' e
il
trasferimento delle relative risorse, le modalita' per il
monitoraggio
e il controllo delle attivita' di realizzazione degli
interventi previsti, i
presupposti e le procedure per la revoca dei
finanziamenti e il riutilizzo
delle risorse resesi disponibili;
Visti i decreti ministeriali di
perimetrazione dei primi siti di
interesse nazionale individuati dalla legge
n. 426/1998 e
precisamente: Cengio e Saliceto del 20 ottobre 1999; Massa e
Carrara
del 21 dicembre 1999, Napoli orientale del 29 dicembre 1999;
Pieve
Vergonte del 10 gennaio 2000; Balangero del 10 gennaio 2000;
Casal
Monferrato del 10 gennaio 2000; Manfredonia del 10 gennaio
2000;
Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano del 10 gennaio
2000;
Pitelli del 10 gennaio 2000; Taranto del 10 gennaio 2000 Brindisi
del
10 gennaio 2000; Piombino del 10 gennaio 2000; Gela e Priolo del
10
gennaio 2000; Venezia-Porto Marghera del 23 febbraio 2000, con i
quali
sono stati perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal
Ministro
dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera
n) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modificazioni,
i primi siti di interesse nazionale
individuati dall'articolo 1, comma 4,
della legge n. 426/1998;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare
l'articolo 114, commi 24 e
25, che ha individuato tre nuovi siti di
interesse nazionale: Sesto San
Giovanni, Napoli Bagnoli-Coroglio,
Pioltello e Rodano;
Viste le proposte
presentate dalle regioni in merito agli
interventi da inserire nel Programma
nazionale ai fini della
classificazione quali ulteriori interventi di
interesse nazionale ed
atteso che tra gli ambiti identificati dalle regioni
solo alcuni
presentano caratteristiche di rischio sanitario e ambientale,
di
pregio ambientale, di rilevanza socio economica similari a quelle
dei
siti gia' individuati dal legislatore come di interesse
nazionale;
Ritenuto di identificare, in ragione della predetta
similitudine,
tra gli interventi proposti quali ulteriori interventi di
interesse
nazionale quelli relativi ai seguenti siti: Basse di Stura
(Torino),
Biancavilla, Bolzano, Cerro al Lambro, Cogoleto (Stoppani),
basso
bacino del fiume Chienti, Crotone, Emarese (Aosta), Fibronit
(Bari),
Fidenza, provincia di Frosinone, laguna di Grado e Marano,
Guglionesi
II, Livorno, Mardimago e Ceregnano (Rovigo), Milano-Bovisa,
fiumi
Saline e Alento, comprensorio Sassuolo-Scandiano,
Sulcis
Iglesiente-Guspinese, Terni, Tito, Trento Nord, Trieste.
Tenuto
conto che i nuovi siti di interesse nazionale individuati
dalla legge n.
388/2000 e i siti individuati dal presente Programma
nazionale di bonifica
devono essere perimetrati secondo le medesime
procedure di cui alla legge n.
426/1998 e ritenuta l'opportunita' di
allegare al Programma nazionale le
schede tecniche illustrative dei
siti nazionali dalle quali risultano, tra
l'altro, la situazione di
inquinamento, il costo di massima presunto degli
interventi di
bonifica e ripristino ambientale nonche' le motivazioni
della
rilevanza nazionale degli stessi;
Considerato l'elevato numero dei
siti, la complessita' delle
situazioni presenti negli ambiti perimetrati, la
mancanza di
indicatori puntuali dello stato di contaminazione degli
stessi,
l'urgenza di avviare gli interventi di riduzione degli
effetti
dell'inquinamento, la necessita', a tali scopi, di
individuare
puntualmente le aree e di identificare il tipo ed il livello
di
contaminazione mediante adeguata caratterizzazione analitica;
Ritenuta
l'opportunita' di demandare alle regioni, sulla base di
appositi criteri,
l'individuazione dei soggetti beneficiari nonche'
la definizione delle
modalita', le condizioni e i termini per
l'erogazione dei finanziamenti,
trasferendo alle medesime, con
successivi decreti, le risorse finanziarie
disponibili;
Ritenuta l'opportunita', in fase di prima applicazione,
di
ripartire le risorse disponibili sulla base dei seguenti criteri
e
valutazioni:
a) criterio base di proporzionalita', che tiene conto delle
prime
indicazioni dei fabbisogni finanziari indicati dalle regioni,
o
comunque risultanti dall'istruttoria o desunti in via presuntiva
sulla
base dell'estensione del sito, delle conoscenze disponibili
sulle
caratteristiche dell'inquinamento e della natura degli
interventi da
realizzare, in modo da assicurare a ciascuno dei siti
nazionali un primo
contributo che consenta di avviare o proseguire
l'attuazione degli interventi
di messa in sicurezza d'emergenza e di
caratterizzazione;
b) criterio
correttivo di natura tecnica, che tiene conto delle
caratteristiche di
rischio sanitario e ambientale derivanti
dall'inquinamento del sito e
dell'urgenza dell'intervento
limitatamente alla messa in sicurezza
d'emergenza;
c) salvaguardia occupazionale;
d) finanziamenti
pregressi;
e) accordi di programma stipulati;
f) appartenenza all'elenco
dei primi siti di interesse nazionale
individuati dal legislatore;
g)
somme gia' stanziate a valere sulle risorse di cui alla legge
n.
426/1998;
Considerato che per la caratterizzazione delle aree
marine
perimetrate sara' necessario avvalersi dell'ICRAM sulla base
di
apposita convenzione del Ministero dell'ambiente, che definira'
i
tempi, le modalita' delle attivita' di caratterizzazione nonche'
le
relative risorse;
Visto il parere della commissione Ambiente territorio
e lavori
pubblici della Camera dei deputati espresso nella seduta del 14
marzo
2001, n. 805/COMM/VIII;
Visto il parere della commissione
Territorio, ambiente, beni
ambientali del Senato della Repubblica espresso in
data 21 marzo
2001, n. 19423/S;
Vista l'intesa della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome espressa nella
seduta del
8 marzo 2001, n. 1178;
Visti i pareri espressi dalla Sezione
normativa del Consiglio di
Stato n. 122/01 del 14 maggio 2001 e n. 162/01 del
13 giugno 2001;
Viste le note in data 26 aprile 2001 prot.
4667/RIBO/M/DI/B,
prot. 4668/RIBO/M/DI/B e prot. 4666/RIBO/M/DI/B, con le
quali il
Ministro ha chie-sto ai presidenti delle regioni Veneto, Lombardia
e
Sardegna di comunicare le rispettive determinazioni in
merito
all'integrazione del Programma nazionale, e piu'
precisamente
l'intesa ad inserire i siti indicati nei richiamati pareri
espressi
dalle competenti commissioni parlamentari nell'elenco dei
siti
nazionali individuati dal Programma, la indicazione delle somme
da
destinare a tali nuovi siti con conseguente rimodulazione, a livello
di
ciascuna delle tre regioni, delle somme ripartite dal Programma, e
le schede
tecnico-descrittive dei siti medesimi;
Tenuto conto che i presidenti delle
regioni Veneto, Lombardia e
Sardegna non hanno comunicato la rispettiva
intesa all'integrazione
del Programma nazionale;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma
3,
della legge 9 dicembre 1998 n. 426, il Programma nazionale di
bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse
nazionale, con i
relativi allegati che costituiscono parte integrante
del presente
decreto.
Avvertenza.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e
sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le
direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca:
"Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di
danno
ambientale".
- La direttiva 91/156 e' pubblicata nella
Gazzetta
ufficiale della Comunita' europea del 26 marzo 1991 n. L78.
- La
direttiva 91/689 e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Comunita'
europea del 31 dicembre 1991 n.
L377.
- La direttiva 94/62 e' pubblicata
nella Gazzetta
ufficiale della Comunita' europea del 31 dicembre 1994
n.
L365.
- L'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 e'
il seguente:
"Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei
siti
inquinati). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del
presente decreto il Ministro dell'ambiente,
avvalendosi dell'Agenzia
nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), di concerto con i
Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita',
sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
Bolzano, definisce:
a) i limiti di
accettabilita' della contaminazione
dei suoli, delle acque superficiali e
delle acque
sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso
dei
siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e
l'analisi dei
campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la
bonifica ed
il ripristino ambientale dei siti inquinati,
nonche' per la redazione dei
progetti di bonifica;
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli
e
falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi
batterici
mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente
presenti nel suolo al fine di
evitare i rischi di
contaminazione del suolo e delle falde
acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del
Ministro
dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree
interne ai luoghi di
produzione, raccolta, smaltimento e
recupero dei rifiuti, in particolare agli
impianti a
rischio di incidente rilevante di cui al D.P.R 17 maggio
1988,
n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'ambiente dispone,
eventualmente attraverso accordi di
programma con gli enti provvisti delle
tecnologie di
rilevazione piu' avanzate, la mappatura nazionale dei
siti
oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.
2. Chiunque
cagiona, anche in maniera accidentale, il
superamento dei limiti di cui al
comma 1, lettera a),
ovvero determina un pericolo concreto ed attuale
di
superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a procedere a
proprie spese
agli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale
delle aree inquinate e
degli impianti dai quali deriva il pericolo
di
inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica
al
comune, alla provincia ed alla regione territorialmente
competenti,
nonche' agli organi di controllo sanitario e
ambientale, della situazione di
inquinamento ovvero del
pericolo concreto ed attuale di inquinamento del
sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica
di cui alla
lettera a), deve essere data comunicazione al
comune ed alla provincia ed
alla regione territorialmente
competenti degli interventi di messa in
sicurezza adottati
per non aggravare la situazione di inquinamento o
di
pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre
il rischio
sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha
determinato
l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione
di
pericolo, deve essere presentato al comune ed alla
regione il progetto di
bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che
nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali individuano siti
nei
quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti
previsti, ne
danno comunicazione al comune, che diffida il
responsabile dell'inquinamento
a provvedere ai sensi del
comma 2, nonche' alla provincia ed alla
regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la
realizzazione
degli interventi previsti entro novanta
giorni dalla data di presentazione
del progetto medesimo e
ne da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione
indica
le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto
presentato, ne
fissa i tempi, anche intermedi, di
esecuzione, e stabilisce le garanzie
finanziarie che devono
essere prestate a favore della regione per la
realizzazione
e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto
di
bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa
in sicurezza
riguarda un'area compresa nel territorio di
piu' comuni il progetto e gli
interventi sono approvati ed
autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta
giorni dalla data di presentazione
del progetto di bonifica la regione puo'
richiedere al
comune che siano apportate modifiche ed integrazioni
ovvero
stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6.
Qualora la destinazione d'uso prevista dagli
strumenti urbanistici in vigore
imponga il rispetto di
limiti di accettabilita' di contaminazione che non
possono
essere raggiunti neppure con l'applicazione delle
migliori
tecnologie disponibili a costi sopportabili,
l'autorizzazione di
cui al comma 4 puo' prescrivere
l'adozione di misure di sicurezza volte ad
impedire danni
derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in
via
prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria
ambientale,
nonche' limitazioni temporanee o permanenti
all'utilizzo dell'area bonificata
rispetto alle previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero
particolari
modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali
prescrizioni
comportano, ove occorra, variazione degli
strumenti urbanistici e dei piani
territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati
possono
essere assistiti, sulla base di apposita
disposizione legislativa di
finanziamento, da contributo
pubblico entro il limite massimo del 50 per
cento delle
relative spese qualora sussistano preminenti
interessi
pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
e
ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi
pubblici non si applicano
le disposizioni di cui ai commi
10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al
comma 4 costituisce
variante urbanistica, comporta dichiarazione di
pubblica
utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei lavori,
e
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
concessioni, i
concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti e
delle
attrezzature necessarie all'attuazione del progetto
di
bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai
progetti
di cui al comma 2, lettera c), e' attestato da
apposita certificazione
rilasciata dalla Provincia
competente per territorio.
9. Qualora i
responsabili non provvedano ovvero non
siano individuabili, gli interventi di
messa in sicurezza,
di bonifica e di ripristino ambientale sono
realizzati
d'ufficio dal comune territorialmente competente e ove
questo
non provveda dalla regione, che si avvale anche di
altri enti pubblici. Al
fine di anticipare le somme per i
predetti interventi le regioni possono
istituire appositi
fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di
bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
di
ripristino ambientale nonche' la realizzazione delle
eventuali misure di
sicurezza costituiscono onere reale
sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e
3.
L'onere reale deve essere indicato nel certificato di
destinazione
urbanistica ai sensi e per gli effetti
dell'art. 18, comma 2, della legge 28
febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza,
la
bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate
nonche' per
la realizzazione delle eventuali misure di
sicurezza, ai sensi dei commi 2 e
3, sono assistite da
privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime,
ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del
Codice
civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in
pregiudizio dei diritti
acquistati dai terzi sull'immobile.
Le predette spese sono altresi' assistite
da privilegio
generale mobiliare.
11-bis. Nel caso in cui il sito
inquinato sia soggetto
a sequestro, l'autorita' giudiziaria che lo ha
disposto
autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione degli
interventi di
messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale delle aree, anche al
fine di impedire
l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il
conseguente
peggioramento della situazione ambientale.
12. Le regioni
predispongono sulla base delle notifiche
dei soggetti interessati ovvero
degli accertamenti degli
organi di controllo un'anagrafe dei siti da
bonificare che
individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione
ed il
livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete
l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la regione intende avvalersi
per
l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei
soggetti
obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in
cui il mutamento di destinazione d'uso
di un'area comporti l'applicazione dei
limiti di
accettabilita' di contaminazione piu' restrittivi,
l'interessato
deve procedere a proprie spese ai necessari
interventi di bonifica sulla base
di un apposito progetto
che e' approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi
4 e 6.
L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato,
dalla
provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli
interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale
disciplinate dal presente articolo possono essere
comunque
utilizzate ad iniziativa degli interessati.
13-ter. Gli
interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale
previsti dal presente
articolo vengono effettuati indipendentemente
dalla
tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei
siti
inquinati nonche' dalla natura degli inquinamenti.
14. I progetti relativi ad
interventi di bonifica di
interesse nazionale sono presentati al
Ministero
dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti
delle
disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e
della sanita', d'intesa
con la regione territorialmente competente.
L'approvazione
produce gli effetti di cui al comma 7 e, con
esclusione
degli impianti di incenerimento e di recupero
energetico,
sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia
di
valutazione di impatto ambientale degli impianti da
realizzare nel sito
inquinato per gli interventi di
bonifica.
15. I limiti, le procedure, i
criteri generali di cui
al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi
ad
aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento
sono definiti
ed approvati di concerto con il Ministero
delle risorse agricole, alimentari
e forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con
il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e
con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, emana un
decreto recante indicazioni ed
informazioni per le imprese industriali,
consorzi di
imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali
ed
artigiane che intendano accedere a incentivi e
finanziamenti per la
ricerca e lo sviluppo di nuove
tecnologie di bonifica previsti dalla vigente
legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni
rendono
pubblica, rispettivamente, la lista di priorita' nazionale
e
regionale dei siti contaminati da bonificare.
- La lettera n) del comma 1,
dell'art. 18 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' la
seguente:
"1. Spettano allo stato:
a) - m) (omissis);
n) la
determinazione d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dei
criteri
generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati,
nonche'
la determinazione dei criteri per individuare gli
interventi di bonifica che,
in relazione al rilievo
dell'impatto sull'ambiente connesso
all'estensione
dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita'
degli
inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale".
- Il comma 5
dell'art. 22 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22 e' il
seguente:
"5. Costituiscono parte integrante del piano regionale
i piani
per la bonifica delle aree inquinate che devono
prevedere:
a) l'ordine di
priorita' degli interventi, basato su
un criterio di valutazione del rischio
elaborato dall'ANPA;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e
delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le
modalita' degli interventi di bonifica e
risanamento ambientale, che
privilegino prioritariamente
l'impiego di materiali provenienti da attivita'
di recupero
di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e)
le modalita' di smaltimento dei materiali da
asportare".
- L'art. 1 della
legge 9 dicembre 1998, n. 426 e' il
seguente:
"Art. 1 (Interventi di
bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati). - 1. Al fine di
consentire il concorso
pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica
e
ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree
e specchi
d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari
in concessione, anche in caso
di loro dismissioni, nei
limiti e con i presupposti di cui all'art. 17, comma
6-bis,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive
modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi
del protocollo di Kyoto sui
cambiamenti climatici di cui
alla deliberazione del Comitato
interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre
1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
1998, del
piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di
collettamento e
depurazione di cui all'art. 6 del decreto- legge 25
marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio
1997, n. 135, e degli accordi e contratti di
programma di cui all'art. 25 del
citato decreto legislativo
n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di
impegno
ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno
1998, di
lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di
lire 16.200 milioni a
decorrere dall'anno 2000. Per le
medesime finalita' e' altresi' autorizzata
la spesa di lire
130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni
successivi,
al finanziamento degli interventi di cui al presente art.
si
provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Alla
realizzazione degli interventi di cui al comma
1 possono concorrere le
ulteriori risorse destinate dal
CIPE al finanziamento di progetti di
risanamento
ambientale, nonche' quelle attribuite al
Ministero
dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi
disponibili
nell'ambito del quadro comunitario di sostegno
1994-1999.
3. Per la
realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 e per la utilizzazione delle
relative risorse
finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa
con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle
competenti
Commissioni parlamentari, un programma nazionale di
bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati, che
individua gli interventi di
interesse nazionale, gli
interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i
criteri di
finanziamento dei singoli interventi e le modalita'
di
trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene
conto dei
limiti di accettabilita', delle procedure di
riferimento e dei criteri
definiti dal decreto ministeriale
di cui all'art. 17, comma 1, del decreto
legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
4. Sono
considerati primi interventi di bonifica di
interesse nazionale quelli
compresi nelle seguenti aree
industriali e siti ad alto rischio ambientale i
cui ambiti
sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal
Ministro
dell'ambiente sulla base dei criteri di cui
all'art. 18, comma 1, lettera n),
del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c)
Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e
Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m)
Litorale Domizio-Flegreo e Agro Aversano
(Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La
Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte;
p-bis) Sesto San Giovanni
(aree industriali e
relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio
(aree industriali);
p-quater) Pioltello e Rodano.
5. Il Ministero
dell'ambiente, nell'ambito del
programma di cui al comma 3, determina
altresi' le
modalita' per il monitoraggio e il controllo, con
la
partecipazione delle regioni interessate, delle attivita'
di
realizzazione delle opere e degli interventi previsti
nel programma stesso,
ivi compresi i presupposti e le
procedure per la revoca dei finanziamenti e
per il
riutilizzo delle risorse resesi, comunque disponibili,
assicurando
il rispetto dell'originaria allocazione
regionale delle risorse. Per le
attivita' di cui al
presente comma il Ministero dell'ambiente si
avvale
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA) e
delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (ARPA).
6. Gli
enti territoriali competenti, sulla base del
programma di cui al comma 3,
sono autorizzati a contrarre
mutui o ad effettuare altre operazioni
finanziarie con la
Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito.
Le
regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di
apposita
rendicontazione degli enti territoriali
competenti, direttamente agli
istituti mutuanti interessati
le rate di ammortamento per capitale e
interessi,
avvalendosi delle quote di limiti di impegno
rispettivamente
assegnate dal Ministero dell'ambiente.
7. Nel caso di cambio di destinazione,
dei siti oggetto
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica
e
ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci
anni
dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio
di destinazione, il
contributo di cui all'art. 17, comma
6-bis, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, e' restituito allo Stato
in
misura adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area
al momento
del cambio di destinazione, ovvero della sua
cessione, rispetto a quello
dell'intervento di bonifica e
ripristino ambientale. Con decreto del
Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro,
del
bilancio e della programmazione economica, verranno
determinati i
criteri e le modalita' della restituzione.
(Omissis).
- Si riporta
l'intero testo dell'art. 114 della legge
23 dicembre 2000, n. 388:
"Art.
114 (Disinquinamento, bonifica e ripristino
ambientale). - 1. All'art. 18
della legge 8 luglio 1986, n.
349, dopo il comma 9, sono aggiunti i
seguenti:
"9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei
crediti in
favore dello Stato per il risanamento del danno
di cui al comma 1, ivi
comprese quelle derivanti
dall'escussione di fidejussioni a favore dello
Stato,
assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono
versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate, con
decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica, ad un fondo di
rotazione da istituire nell'ambito di apposita
unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero
dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in
via di anticipazione:
a)
interventi urgenti di perimetrazione,
caratterizzazione e messa in sicurezza
dei siti inquinati,
con priorita' per le aree per le quali ha avuto luogo
il
risarcimento del danno ambientale;
b) interventi di disinquinamento,
bonifica e
ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto
luogo
il risarcimento del danno ambientale;
c) interventi di bonifica e ripristino
ambientale
previsti nel programma nazionale di bonifica e
ripristino
ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 1, comma 3,
della
legge 9 dicembre 1998 n. 426".
"9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente
adottato
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della
programmazione economica, sono disciplinate le
modalita' di funzionamento e
di accesso al predetto fondo
di rotazione, ivi comprese le procedure per il
recupero
delle somme concesse a titolo di anticipazione".
2. - 22.
(Omissis).
23. Al comma 6-bis dell'art. 23 del decreto legislativo
11
maggio 1999, n. 152, introdotto dall'art. 7 del decreto
legislativo 18 agosto
2000, n. 258, le parole: "31 dicembre
2000" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2001".
24. Ferme restando le disposizioni di cui
al
decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 18 novembre 1996, n. 582,
all'art. 1, comma 4, della legge 9
dicembre 1998, n. 426,
sono aggiunte, in fine, le seguenti
lettere:
"p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e
relative
discariche).
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree
industriali)".
25. All'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998,
n.
426, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"p-quater). Pioltello e
Rodano".
26. - 28. (Omissis).
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488,
reca:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2000)".
Note all'art. 1:
- Il comma 3, dell'art. 1 della legge 9 dicembre
1998,
n. 426 e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 2.
Contenuti del programma nazionale
1. Il programma nazionale provvede alla:
a) individuazione degli
interventi di interesse nazionale
relativi a siti ulteriori rispetto a quelli
di cui all'articolo 1,
comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e
all'articolo 114,
commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b)
definizione degli interventi prioritari;
c) determinazione dei criteri per
l'individuazione dei soggetti
beneficiari;
d) determinazione dei criteri
di finanziamento dei singoli
interventi e delle modalita' di trasferimento
delle risorse;
e) disciplina delle modalita' per il monitoraggio e il
controllo
sull'attuazione degli interventi;
f) determinazione dei
presupposti e delle procedure per la revoca
dei finanziamenti e per il
riutilizzo delle risorse resesi comunque
disponibili, nel rispetto
dell'originaria allocazione regionale delle
risorse medesime;
g)
individuazione delle fonti di finanziamento;
h) prima ripartizione delle
risorse disponibili per gli
interventi prioritari.
Art. 3.
Interventi di interesse nazionale
1. Gli interventi di interesse nazionale, per i quali il
presente
programma disciplina e prevede il concorso pubblico, sono quelli
di
messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in
sicurezza
permanente e di ripristino ambientale, relativi ai seguenti
siti:
a) i siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 1,
comma
4, della legge n. 426/1998, come precisati nella tabella
riportata
nell'allegato A e nelle schede descrittive dell'allegato B;
b) i siti di
interesse nazionale individuati dall'articolo 114,
commi 24 e 25 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, quali risultano
elencati nell'allegato C, e meglio
descritti nelle apposite schede
riportate nell'allegato D;
c) i siti di
interesse nazionale individuati dal presente
programma sulla base dei criteri
stabiliti dall'articolo 18, comma 1,
lettera n) del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 e
dall'articolo 15 del decreto ministeriale n. 471/1999,
quali
risultano elencati nell'allegato E, e meglio descritti dalle
apposite
schede riportate nell'allegato F.
2. I siti di cui alle lettere
b) e c) del comma 1 sono perimetrati
con la procedura di cui all'articolo 1,
comma 4, della legge n.
426/1998.
Note all'art. 3:
- Il comma 4 dell'art. 1 della legge n. 426/1998
e'
riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 114 commi 24 e
25 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 e' riportato nelle note
alle
premesse.
- Il testo dell'art. 18, comma 1, lettera n) del
decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' riportato
nelle note alle
premesse.
- L'art. 15 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999,
n. 471
(Regolamento recante criteri, procedure e modalita'
per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino
ambientale dei siti inquinati, ai
sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e
successivemodificazioni e integrazioni), e' il seguente:
"Art. 15
(Interventi di interesse nazionale). - 1. Gli
interventi di interesse
nazionale sono individuabili in
relazione alle caratteristiche del sito
inquinato, alle
quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti
nel
sito medesimo, al rilievo dell'impatto sull'ambiente
circostante al
sito inquinato in termini di rischio
sanitario ed ecologico nonche' di
pregiudizio per i beni
culturali ed ambientali secondo i seguenti principi
e
criteri direttivi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera
n), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
a) la bonifica riguardi aree e
territori, compresi i
corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
b)
la bonifica riguardi aree e territori tutelati ai
sensi del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, nella legge 8 agosto
1985, n. 431;
c) il rischio sanitario ed ambientale che
deriva
dall'inquinamento risulti particolarmente elevato in
ragione della
densita' della popolazione o dell'estensione
dell'area interessata;
d)
l'impatto socioeconomico causato dall'inquinamento
dell'area sia
rilevante;
e) l'inquinamento costituisca un rischio per i beni
di
interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
f) la bonifica riguardi
siti compresi nel territorio
di piu' regioni.
2. Il responsabile presenta
al Ministero dell'ambiente
il piano di caratterizzazione, il progetto
preliminare e il
progetto definitivo predisposti secondo i criteri
generali
stabiliti dall'allegato 4, nei termini e secondo le
modalita' di
cui all'art. 10, comunicando, altresi', le
informazioni relative agli
interventi di messa in sicurezza
adottati ai sensi dell'art. 7 o dell'art. 8.
Nel caso in
cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e
non
provveda il proprietario del sito inquinato ne' altro
soggetto interessato, i
progetti sono predisposti dal
Ministero dell'ambiente, che si avvale
dell'A.N.P.A,
dell'Istituto superiore di sanita' e dell'E.N.E.A.
3. Per
l'istruttoria tecnica degli elaborati
progettuali di cui al comma 2 il
Ministero dell'ambiente si
avvale dell'A.N.P.A., delle A.R.P.A delle
regioni
interessate e dell'Istituto superiore di sanita'.
4. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e
della sanita', d'intesa con la regione
territorialmente
competente, approva il progetto definitivo, tenendo
conto
delle conclusioni dell'istruttoria tecnica e autorizza
la
realizzazione dei relativi interventi.
5. Qualora gli interventi di
bonifica e ripristino
ambientale prevedano la realizzazione di opere
sottoposte a
procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi
della
normativa vigente, l'approvazione di cui al comma 4
e' subordinata
all'acquisizione della relativa pronuncia di
compatibilita'. In tali casi i
termini previsti dal
presente decreto sono sospesi sino alla conclusione
della
procedura di valutazione di impatto ambientale.
6. L'autorizzazione
del progetto definitivo produce gli
effetti di cui all'art. 10, comma
10".
Art. 4.
Interventi prioritari
1. Ai fini del presente decreto sono considerati prioritari gli
interventi
di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione,
oppure, nel caso in
cui siano gia' stati realizzati interventi di
messa in sicurezza d'emergenza
e di caratterizzazione, gli interventi
di bonifica o di messa in sicurezza
permanente e di ripristino
ambientale.
Art. 5.
Soggetti beneficiari
1. Il concorso pubblico, nella realizzazione degli interventi di
messa in
sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino
ambientale, e'
ammesso nei confronti dei seguenti soggetti
beneficiari, alle condizioni
rispettivamente indicate:
a) pubbliche amministrazioni, per interventi aventi
ad oggetto
aree o beni pubblici;
b) pubbliche amministrazioni, per
interventi in danno aventi ad
oggetto beni privati, effettuati nel caso in
cui il responsabile non
provveda o non sia individuabile e non provveda
nessun altro soggetto
interessato;
c) soggetti privati titolari di diritti
reali su beni immobili
sui quali insistano manufatti ad uso residenziale, a
condizione che
la costruzione dei predetti manufatti o il cambio di
destinazione
d'uso siano avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del
decreto
ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e risultino comunque
conformi
alla vigente normativa urbanistica ed edilizia;
d) soggetti
privati titolari di diritti reali su immobili
destinati ad uso diverso da
quello residenziale.
2. Non possono in ogni caso beneficiare del contributo
pubblico di
cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5
febbraio
1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni:
a) i soggetti
privati che, in relazione a siti inquinati in data
anteriore all'entrata in
vigore del regolamento di cui al decreto
ministeriale 25 ottobre 1999, n.
471, risultino a qualsiasi titolo
responsabili di atti e fatti costituenti
illecito penale o
amministrativo posti in essere in violazione di norme di
tutela
ambientale che abbiano cagionato danno ambientale, ai
sensi
dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' gli
altri
soggetti privati responsabili dell'inquinamento, verificatosi
prima
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999,
n.
471, e non integrante la fattispecie illecita di cui all'articolo
18
della legge 8 luglio 1986, n. 349, che non abbiano posto in essere
gli
interventi e le iniziative previsti dall'articolo 9, commi 1, 2 e
3 del
decreto ministeriale anzi detto;
b) i soggetti privati che si siano resi, a
qualunque titolo, per
atti inter vivos, acquirenti o cessionari, in data
successiva
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999,
n.
471, di diritti reali o personali d'uso relativamente alle
aree
inquinate.
3. Le ipotesi di esclusione di cui alle precedenti lettere
a) e b)
del comma 2 si estendono altresi' alle persone giuridiche che
si
trovino in una delle condizioni di controllo o di collegamento di
cui
all'articolo 2359 del codice civile rispetto al soggetto
responsabile
dell'inquinamento.
Note all'art. 5:
- Per il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n.
471,
vedi note all'art. 3.
- Per l'art. 17, comma 6-bis, del decreto
legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note alle premesse.
-
L'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' il
seguente:
"Art. 18. -
1. Qualunque fatto doloso o colposo in
violazione di disposizioni di legge o
di provvedimenti
adottati in base a legge che comprometta l'ambiente,
ad
esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o
distruggendolo in
tutto o in parte, obbliga l'autore del
fatto al risarcimento nei confronti
dello Stato.
2. Per la materia di cui al precedente comma 1
la
giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella
della Corte
dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
3. L'azione di risarcimento del danno ambientale,
anche
se esercitata in sede penale, e' promossa dallo Stato,
nonche' dagli
enti territoriali sui quali incidano i beni
oggetto del fatto lesivo.
4.
Le associazioni di cui al precedente art. 13 e i
cittadini, al fine di
sollecitare l'esercizio dell'azione
da parte dei soggetti legittimati,
possono denunciare i
fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano
a
conoscenza.
5. Le associazioni individuate in base all'art. 13
della
presente legge possono intervenire nei giudizi per
danno ambientale e
ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atti
illegittimi.
6. Il giudice, ove non sia possibile una
precisa
quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in
via
equitativa, tenendo comunque conto della gravita' della
colpa
individuale, del costo necessario per il ripristino e
del profitto conseguito
dal trasgressore in conseguenza del
suo comportamento lesivo dei beni
ambientali.
7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno,
ciascuno
risponde nei limiti della piu' propria
responsabilita' individuale.
8. Il
giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove
possibile, il ripristino
dello stato dei luoghi a spese del
responsabile.
9. Per la riscossione dei
crediti in favore dello Stato
risultanti dalle sentenze di condanna si
applicano le norme
di cui al testo unico delle disposizioni di legge
relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
9-bis. Le somme
derivanti dalla riscossione dei crediti
in favore dello Stato per il
risarcimento del danno di cui
al comma 1, ivi comprese quelle derivanti
dall'escussione
di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a
garanzia
del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del
bilancio
dello Stato, per essere riassegnate, con decreto
del Ministro del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica, ad un fondo di rotazione
da
istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di
base dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente,
al fine di finanziare, anche
in via di anticipazione:
a) interventi urgenti di
perimetrazione,
caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti
inquinati,
con priorita' per le aree per le quali ha avuto luogo
il
risarcimento del danno ambientale;
b) interventi di disinquinamento,
bonifica e
ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto
luogo
il risarcimento del danno ambientale;
c) interventi di bonifica e ripristino
ambientale
previsti nel programma nazionale di bonifica e
ripristino
ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 1, comma 3,
della
legge 9 dicembre 1998 n. 426.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente,
adottato
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della
programmazione economica, sono disciplinate le
modalita' di funzionamento e
di accesso al predetto fondo
di rotazione, ivi comprese le procedure per il
recupero
delle somme concesse a titolo di anticipazione".
- I commi 1, 2 e
3 dell'art. 9 del decreto ministeriale
25 ottobre 1999, n. 471, sono i
seguenti:
"1. Il proprietario di un sito o altro soggetto che, al
di fuori
dei casi di cui agli articoli 7 e 8, intenda
attivare di propria iniziativa
le procedure per gli
interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di
bonifica e
di ripristino ambientale, ai sensi dell'art. 17, comma
13-bis
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
del presente regolamento,
e' tenuto a comunicare alla
regione, alla provincia ed al comune la
situazione di
inquinamento, rilevata nonche' gli eventuali interventi
di
messa in sicurezza d'emergenza necessari per assicurare la
tutela della
salute e dell'ambiente adottati e in fase di
esecuzione. La comunicazione
deve essere accompagnata da
idonea documentazione tecnica dalla quale devono
risultare
le caratteristiche dei suddetti interventi.
2. Entro trenta
giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, il comune o,
se
l'inquinamento interessa il territorio di piu' comuni, la
regione
verifica l'efficacia degli interventi di messa in
sicurezza d'emergenza
adottati e puo' fissare prescrizioni
ed interventi integrativi, con
particolare riferimento alle
misure di monitoraggio da attuare per accertare
le
condizioni di inquinamento ed ai controlli da effettuare
per verificare
l'efficacia degli interventi attuati a
protezione della salute pubblica e
dell'ambiente
circostante.
3. Qualora il proprietario o altro soggetto
interessato
proceda ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data
di
entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza
dell'obbligo di
bonifica verra' definita dalla regione
territorialmente competente in base
alla pericolosita' del
sito determinata con i criteri di cui all'art. 14,
comma 3,
nell'ambito del Piano regionale o di suoi eventuali
stralci,
salva in ogni caso la facolta' dell'interessato di
procedere agli interventi
di bonifica e ripristino
ambientale prima del suddetto termine".
Art. 6.
Criteri di finanziamento
1. In fase di prima applicazione, le risorse finanziarie
disponibili di
cui al successivo articolo 9, comma 1, lettere a) e
b), sono ripartite tra i
siti di cui all'art. 3 secondo quanto
previsto nell'allegato G; tali risorse
sono destinate in via
prioritaria al finanziamento degli interventi di messa
in sicurezza
d'emergenza e di caratterizzazione, relativi ad aree o beni
pubblici
o effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte
delle
pubbliche amministrazioni.
2. L'individuazione dei soggetti
beneficiari nonche' le modalita',
le condizioni e i termini per l'erogazione
dei finanziamenti sono
disciplinati dalle regioni, anche mediante il ricorso
agli strumenti
di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203,
della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto di quanto previsto
dal
precedente articolo 5, ed in particolare dei seguenti criteri
di
finanziamento e modalita' di erogazione, salvo quanto previsto al
comma
3:
a) finanziamento degli interventi, nel rispetto della priorita'
di cui
al comma 1, all'approvazione dei relativi interventi di messa
in sicurezza,
piani e progetti e previa approvazione del relativo
quadro economico delle
spese da parte della regione, o del
commissario delegato, relativo alle
diverse fasi; la regione o il
commissario delegato provvedera' anche alle
successive variazioni
economiche qualora queste non comportino modifiche
progettuali o di
intervento;
b) erogazione dei finanziamenti per stati di
avanzamento lavori
nella esecuzione degli interventi, sulla base di idonea
verifica in
corso d'opera, secondo quanto disciplinato dalle regioni;
c)
rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di
affidamento di
appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture
strumentali alla
realizzazione degli interventi, nel caso in cui il
soggetto attuatore sia
tenuto, nella scelta del contraente,
all'applicazione della suddetta
normativa;
d) concessione dei finanziamenti ai beneficiari sulla base
della
valutazione della congruita' dei quadri economici di spesa
relativa
ai singoli progetti approvati, nonche' di una
relazione
tecnico-economica comprensiva del cronogramma degli interventi e
del
termine di fine lavori.
3. Per i soggetti pubblici l'erogazione
avverra' per fasi
successive, previa verifica in corso d'opera e le regioni
possono
concedere anticipazioni per indagini preliminari, per piani
di
caratterizzazione e per progettazione preliminare e definitiva.
Note all'art. 6:
- Il comma 203 dell'art. 2 della legge 23
dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza
pubblica), e' il seguente:
"203. Gli interventi che coinvolgono
una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano
decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico
delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche'
degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi'
definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi
la
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico
competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di
interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che
richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b)
"Intesa istituzionale di programma", come tale
intendendosi l'accordo tra
amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali
soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una
ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili,
dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per
la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o
funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i
quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello
Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi
pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le
procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro",
come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri
soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera
b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione
di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente
collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1)
le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e
modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti
procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole
attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi
dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze
di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli
impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono
poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i
procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti
partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse
tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o
anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i
soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati.
L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi
partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in
attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi.
Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione
dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di
amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze
di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa
comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto
ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f),
determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici
interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in
materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli
strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8
giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale
intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri
soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo
all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici
obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di
programma", come tale intendendosi
il contratto stipulato tra
l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e
piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per
la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f)
"Contratto di area", come tale intendendosi lo
strumento operativo,
concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e
dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la
realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la
creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito
delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e
sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si
pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo
industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di
cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/1988, nonche'
delle aree
industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981,
n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti
di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da
interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere
garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma
9,
lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389".
Art. 7.
Monitoraggio e controllo
1. Il monitoraggio sulla attuazione del Programma nazionale e'
svolto,
anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca dei
finanziamenti,
dalle regioni, che si possono avvalere delle ARPA.
2. I controlli sulla
conformita' degli interventi ai progetti
approvati sono effettuati dalla
provincia territorialmente competente
ai sensi dell'articolo 12 del decreto
ministeriale 25 ottobre 1999,
n. 471.
3. I soggetti beneficiari, ogni sei
mesi, predispongono e
trasmettono alla regione territorialmente competente
una relazione
sullo stato dei lavori che ne evidenzi l'avanzamento fisico
e
finanziario.
4. Le regioni provvedono annualmente a trasmettere al
Ministero
dell'ambiente una relazione sullo stato di avanzamento
degli
interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.
5. Il
Ministero dell'ambiente, anche avvalendosi dell'ANPA, ove
rilevi gravi
inadempienze da parte del soggetto beneficiano, propone
alla regione
competente l'adozione delle procedure di revoca e di
riassegnazione delle
risorse di cui al successivo articolo 8, comma
3.
Note all'art. 7:
- L'art. 12 del decreto ministeriale 25 ottobre
1999,
n. 471, e' il seguente:
"Art. 12 (Controlli). - 1. La documentazione
relativa
al Piano della caratterizzazione, al Progetto preliminare,
al
Progetto definitivo, comprensivo delle misure di
sicurezza, dei monitoraggi
da effettuare, delle limitazioni
d'uso e delle prescrizioni eventualmente
dettate, sono
trasmessi alla provincia ai fini dell'effettuazione
dei
controlli sulla conformita' degli interventi ai
progetti
approvati.
2. Il completamento degli interventi di bonifica
e
ripristino ambientale e la conformita' degli stessi al
progetto
approvato sono accertati dalla provincia mediante
apposita certificazione
predisposta in conformita' ai
criteri ed ai contenuti indicati nell'allegato
5. Il
completamento degli interventi di messa in sicurezza
permanente e la
conformita' degli stessi al progetto
approvato non puo' comunque essere
accertato se non decorsi
cinque anni dall'effettuazione del primo controllo
ai sensi
del comma 4.
3. La certificazione di cui al comma 2
costituisce
titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di
cui
all'art. 10, comma 9.
4. Per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6
la
provincia e' altresi' tenuta ad effettuare controlli e
verifiche
periodiche sull'efficacia delle misure di
sicurezza adottate e degli
interventi di messa in sicurezza
permanente, anche al fine di accertare, con
cadenza almeno
biennale, che le caratteristiche del sito sottoposto
ai
predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione
d'uso
prevista e non comportino rischi per la salute e per
l'ambiente, tenuto anche
conto delle conoscenze tecniche e
scientifiche nel frattempo
intervenute".
Art. 8.
Procedure di revoca dei finanziamenti e procedure di
riassegnazione
1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente Programma sono
revocati
con provvedimento motivato della regione territorialmente
competente,
d'intesa con il Ministero dell'ambiente, nelle ipotesi di
sopravvenienza
delle cause di esclusione di cui all'articolo 5, comma
2, nonche' nei casi di
mancato rispetto della tempistica degli
interventi stabiliti imputabile al
beneficiario, ovvero nel caso in
cui contravvengano alle previsioni di cui
all'articolo 1, comma 7,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
2. La revoca
puo' altresi' essere disposta in ogni altra ipotesi di
grave inadempienza del
soggetto beneficiario o di violazione degli
obblighi assunti, nonche' in casi
di forza maggiore ostativi alla
realizzazione dell'intervento anche non
imputabili al soggetto
beneficiario.
3. Le risorse finanziarie revocate
sono restituite dai soggetti,
titolari degli interventi di bonifica, alla
regione o al commissario
delegato competente, che provvede alla
riassegnazione ad altri
interventi possibilmente nell'ambito dello stesso
sito oppure per
interventi in altri siti ricompresi nel Programma
nazionale.
4. Le minori spese risultanti dai relativi quadri economici
nonche'
quelle risultanti dall'avvenuta realizzazione sono utilizzate
dalla
regione con le stesse modalita' di cui all'articolo 6 per
altri
interventi da realizzarsi nello stesso sito o in altri
siti
ricompresi nel Programma nazionale.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n.
426, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1
della legge n. 426/1998 e'
riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 49
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il
seguente:
"Art. 49 (Programmi
di tutela ambientale). - 1. Per il
finanziamento degli accordi di programma
tra Stato e
regioni di cui all'art. 72 e dei programmi di
tutela
ambientale di cui all'art. 73 del decreto legislativo
31 marzo
1998, n. 112, del programma nazionale di bonifica
e ripristino ambientale dei
siti inquinati, dei programmi
di difesa del mare e delle riserve marine
statali, dei
programmi di competenza del Ministero dell'ambiente di
cui
alla deliberazione del CIPE data 3 dicembre 1997, attuativi
degli
impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano
straordinario di
completamento e razionalizzazione dei
sistemi di collettamento e depurazione
delle acque reflue
di cui all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135,
come modificato dall'art. 8 della legge 8 ottobre
1997, n. 344, degli accordi
e contratti di programma di cui
all'art. 25 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22,
si provvede a norma dell'art. 11-quater, comma 3,
della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
e
integrazioni. Le risorse relative ai programmi regionali di
tutela
ambientale sono ripartite e trasferite alle regioni
ed alle province autonome
entro il 31 gennaio di ciascun
anno, con decreto del Ministro dell'ambiente,
previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. All'art. 57, comma
5, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, come modificato da ultimo
dal comma
14 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le
parole:
"31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 1999".
Art. 9.
Fonti di finanziamento e modalita' di trasferimento delle
risorse
1. Il programma nazionale di bonifica e di ripristino ambientale
dei siti
inquinati e' finanziato con le risorse finanziarie
rivenienti:
a)
dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
b) dall'articolo 49
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi'
come rifinanziato dalla tabella
"D" della legge 23 dicembre 1999, n.
488 e, per gli anni successivi,
dall'annuale legge finanziaria in
relazione agli obiettivi determinati nel
Documento di programmazione
economica e finanziaria;
c) dal fondo di
rotazione di cui all'articolo 18, comma 9-bis,
della legge n. 349/1986, come
introdotto dall'art. 114, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
d) dalle deliberazioni del CIPE destinate al finanziamento
di
progetti e di interventi di risanamento ambientale;
e) dal quadro
comunitario di sostegno 2000-2006, approvato con
decisione comunitaria n.
2050 del 1 agosto 2000;
f) dalle somme disponibili a qualsiasi titolo per
la
realizzazione degli interventi di bonifica, assegnate dalla U.E.,
dallo
Stato, dalle regioni, dagli enti locali;
2. Le risorse finanziarie di cui
all'articolo 6, com-ma 1, nel
rispetto dei criteri di ripartizione ivi
stabiliti, sono trasferite
alle regioni e alle province autonome con decreto
del Ministero
dell'ambiente. Per le regioni e i siti di interesse nazionale
oggetto
di commissariamento, le risorse sono assegnate alla
contabilita'
speciale dei commissari delegati, che opereranno nel rispetto
dei
criteri di cui all'articolo 6, comma 2. Le risorse sono
assegnate
entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di
approvazione
del presente Programma nazionale.
3. Le ulteriori risorse
disponibili saranno ripartite e trasferite,
tenendo conto dello stato di
attuazione degli interventi gia'
finanziati e di appositi piani finanziari,
predisposti dalle regioni
o dalle strutture commissariali, relativi ai
singoli ulteriori
interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di
caratterizzazione,
di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di
ripristino
ambientale, nel rispetto dei preminenti interessi pubblici
connessi
ad esigenze di tutela sanitaria, ambientale e occupazionale.
4. I
limiti di impegno, di cui all'articolo 1 della legge n.
426/1998, destinati
alla contrazione da parte degli enti locali
territoriali competenti di mutui
ventennali ed altre operazioni
finanziarie con la Cassa depositi e prestiti
ed altri istituti di
credito, sono trasferiti, sulla base delle assegnazioni
di cui alla
tabella di ripartizione (allegato G), alle regioni o ai
commissari
delegati, che provvedono a regolare direttamente con gli
istituti
mutuanti l'ammortamento dei mutui per capitale ed interessi.
Art. 10.
Convenzione con ICRAM
La convenzione con l'ICRAM per la caratterizzazione e gli
interventi sulle
aree marine e' stipulata dal Ministero
dell'ambiente.
Art. 11.
Norme relative alle province autonome di Trento e Bolzano
In relazione a quanto disposto dall'articolo 49 della legge
23 dicembre
1998, n. 448, ai fini della utilizzazione dei
finanziamenti assegnati dal
presente decreto a favore delle province
autonome di Trento e Bolzano resta
ferma l'applicazione delle
disposizioni stabilite dall'articolo 5 della legge
30 novembre 1989,
n. 386 e dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n.
268.
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 49 della legge 23 dicembre
1998,
n. 448, e' riportato nelle note all'art. 9.
- L'art. 5 della legge
30 novembre 1989, n. 386 e' il
seguente:
"Art. 5. - 1. Le province
autonome partecipano alla
ripartizione di fondi speciali istituiti per
garantire
livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto
il
territorio nazionale, secondo criteri e le modalita' per
gli stessi
previsti.
2. I finanziamenti recati da qualunque altra
disposizione di
legge statale, in cui sia previsto il
riparto o l'utilizzo a favore delle
regioni, sono assegnati
alle province autonome ed affluiscono al bilancio
delle
stesse per essere utilizzati, secondo normative
provinciali,
nell'ambito del corrispondente settore, con
riscontro nei conti consuntivi
delle rispettive province.
3. Per l'assegnazione e l'erogazione dei
finanziamenti
di cui al comma 2, si prescinde da qualunque
adempimento
previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli
relativi
all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto".
- La
legge 30 novembre 1989, n. 386, reca "Norme per il
coordinamento della
finanza della regione Trentino-Alto
Adige e delle province autonome di Trento
e di Bolzano con
la riforma tributaria".
- L'art. 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n.
268 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per il
Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e
provinciale),
e' il seguente:
"Art. 12. - 1. Le disposizioni in ordine alle procedure
ed
alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5 della
legge 30 novembre 1989,
n. 386, si applicano con
riferimento alle leggi statali di intervento
previste,
anche se le stesse non sono espressamente richiamate.
2. Le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 266, non concernono
l'attribuzione o la ripartizione di fondi
statali a favore
della provincia per scopi determinati dalle leggi
statali.
A detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui
all'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n.
386.
3. In caso di
assegnazione di finanziamenti ai sensi
dell'art. 5, comma 2, della legge 30
novembre 1989, n. 386,
i relativi stanziamenti di spesa sono comunque
iscritti nel
bilancio provinciale nella misura necessaria per far
fronte
rispettivamente agli impegni ed ai pagamenti previsti
per
l'esercizio in corso, salvo l'obbligo di compensare gli
eventuali
minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni
con maggiori stanziamenti
negli esercizi successivi.
4. Le somme assegnate ai sensi dell'art. 5, comma
2,
della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono erogate in una o
piu'
soluzioni, prescindendo da qualunque altro
adempimento".
Art. 12.
Disposizioni finali
1. Agli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati
previsti dal Programma nazionale si applicano le
definizioni, i limiti di
accettabilita', i criteri, le procedure e le
modalita' stabiliti nel
regolamento di cui al decreto ministeriale
25 ottobre 1999, n. 471.
2. Con
la medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge n. 426/1998
si provvede all'integrazione del programma allegato
al presente
decreto.
3. Con successivi decreti si provvedera' al trasferimento
delle
risorse alle regioni o alla contabilita' speciale dei
commissari
delegati per l'emergenza rifiuti nonche' all'ulteriore
ripartizione
delle risorse disponibili.
4. Sono fatti salvi i poteri
attribuiti ai commissari delegati
dalle ordinanze di protezione civile.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18
settembre 2001
Il Ministro: Matteoli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30
ottobre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle
infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 296
Allegato A
INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE
(Art 1 - legge n. 426/1998)
===================================================================== Regione | Denominazione sito ===================================================================== Veneto | Venezia (Porto Marghera --------------------------------------------------------------------- Campania | Napoli Orientale --------------------------------------------------------------------- Sicilia | Gela --------------------------------------------------------------------- Sicilia | Priolo --------------------------------------------------------------------- Puglia | Manfredonia --------------------------------------------------------------------- Puglia | Brindisi --------------------------------------------------------------------- Puglia | Taranto --------------------------------------------------------------------- Liguria-Piemonte| Cengio e Saliceto --------------------------------------------------------------------- Toscana | Piombino --------------------------------------------------------------------- Toscana | Massa e Carrara --------------------------------------------------------------------- Piemonte | Casal Monferrato --------------------------------------------------------------------- | Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano Campania |(Caserta-Napoli) --------------------------------------------------------------------- Liguria | Pitelli (La Spezia) --------------------------------------------------------------------- Piemonte | Balangero --------------------------------------------------------------------- Piemonte | Pieve Vergonte
Allegato E
ULTERIORI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE
===================================================================== Regione | Denominazione sito ===================================================================== Abruzzo | Fiumi Saline e Alento Basilicata | Tito Calabria | Crotone - Cassano - Cerchiara Emilia Romagna | Sassuolo - Scandiano Emilia Romagna | Fidenza Friuli-Venezia Giulia | Trieste Friuli-Venezia Giulia | Laguna di Grado e Marano Lazio | Frosinone Liguria | Cogoleto - Stoppani Lombardia | Cerro al Lambro Lombardia | Milano - Bovisa Marche | Basso bacino del fiume Chienti Molise | Campobasso - Guglionesi II Piemonte | Basse di Stura (Torino) Puglia | Bari - Fibronit Sardegna | Sulcis - Iglesiente - Guspinese Sicilia | Biancavilla Toscana | Livorno Umbria | Terni - Papigno Valle D'Aosta | Emarese Veneto | Mardimago - Ceregnano (Rovigo) Provincia autonoma di Bolzano | Bolzano Provincia autonoma di Trento | Trento nord
SCHEDA DESCRITTIVA
LIGURIA
Comune - Localita'.
Cogoleto e Arenzano (Genova).
Tipologia dell'intervento.
Bonifica di area industriale (Stabilimento
Stoppani) e relative
pertinenze soggetta ad inquinamento diffuso da
cromo.
Perimetrazione del sito.
L'area interessa la foce del torrente Lerone, in
comune di
Cogoleto ed Arenzano (Genova).
Lo stato d'inquinamento si
presenta diffuso nell'area industriale
degradata sottesa dalle pertinenze
dello stabilimento Stoppani. Non
sono presenti abitazioni nell'immediato
intorno.
La produzione base dello stabilimento, che e' in attivita'
sin
dai primi anni del `900, e' costituita dal bicromato di sodio,
dal
quale si ottengono attraverso successivi stadi di lavorazione
altri
derivati del cromo.
Dal processo della produzione del bicromato di
sodio, residuano
delle ganghe o terre esauste in cui il cromo esavalente
solubile puo'
ancora essere presente: tali ganghe sono in parte riciclate,
previo
essiccamento, nel processo produttivo, mentre la parte restante,
dopo
essere stata sottoposta ad opportuni processi di trattamento
che
permettono di abbattere il contenuto in cromo esavalente, e'
smaltita
nella discarica in localita' Cava Molinetto.
La quantita' di
cromo esavalente ancora presente nelle ganghe e'
diminuita nel tempo in
funzione della migliore tecnologia adottata
dalla Ditta, ma a tutt'oggi sono
presenti zone direttamente
interessate dallo stabilimento o limitrofe allo
stesso, interessate
da accumuli di terre abbandonate, ancora contenenti
cromo. Oltre alla
presenza diffusa in terrapieni "storici", oggi in corso di
bonifica
mediante "lavaggio", le terre esauste provenienti dal
processo
produttivo, dopo essere state sottoposte a depurazione ma
comunque
ancora da considerarsi tossiche e nocive, erano smaltite
direttamente
sulla spiaggia antistante lo stabilimento su un'area
appositamente
concessa a questo scopo dal demanio
marittimo.
Successivamente al 1982, ma prima del drastico abbattimento
del
tenore di cromo nei rifiuti tale da trasformarli in rifiuti
speciali
smaltibili nella discarica del Molinetto, la Stoppani ha
stoccato
provvisoriamente i rifiuti ancora tossici e nocivi in
"contenitori"
in HDPE (stoccaggio di Pian Masino) in comune di Arenzano.
Principali caratteristiche ambientali.
In corso di acquisizione.
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica.
Le indagini e gli accertamenti
sulle matrici ambientali acque
superficiali, acque sotterranee e suolo svolte
dall'ARPAL della
durata di quattro mesi, hanno comportato un costo di circa
0.142
miliardi di lire.
Gli interventi di bonifica della spiaggia e di
riqualificazione
del torrente Lerone, che hanno comportato un costo di circa
14.28
miliardi di lire, sono stati ammessi dal Ministero dell'ambiente,
con
decreto del 7 luglio 1993, al "Programma di riassetto ambientale
della
zona costiera della foce del Torrente Lerone", con un
co-finanziamento
comunitario Envireg per un importo pari a 7.14
miliardi; gli interventi sono
stati realizzati e collaudati.
Per cio' che concerne gli interventi in corso,
risultano avviate
attivita' nell'area del terrapieno su cui insiste lo
stabilimento
mediante pompaggio della falda e depurazione delle acque emunte.
La
Societa' Stoppani e' vincolata da precedenti accordi con la
regione
Liguria ad effettuare interventi di bonifica per ulteriori
6.74
miliardi, per un costo complessivo dell'opera di bonifica pari
a
circa 21 miliardi di lire.
Piano di caratterizzazione.
A seguito della richiesta dei comuni di
approfondire la
conoscenza dello stato d'inquinameto dei suoli e delle falde,
la
regione ha disposto, in data 11 maggio 2000, un intervento
dell'ARPAL
avente per oggetto il "Monitoraggio area Stoppani in comune
di
Cogoleto e Arenzano", con lo scopo di effettuare indagini
ed
accertamenti sulle matrici ambientali acque superficiali,
acque
sotterranee e suolo (terreno superficiale e profondo, sedimenti
in
alveo e arenile spiaggia).
Il suddetto monitoraggio si e' concluso il
15 settembre 2000, i
risultati sono stati consegnati il 15 settembre 2000 e
13 novembre
2000; il contenuto delle relazioni consente di affermare
l'esistenza
di fenomeni di inquinamento in atto, derivanti da
attivita'
industriali pregresse, ma anche da continui episodi di
rilascio
inquinanti.
In data 4 ottobre 2000 la Stoppani S.p.a. ha
presentato la
comunicazione prevista dall'art. 9 del decreto ministeriale
n.
471/1999 sostenendo peraltro la insussistenza di condizioni
che
richiedano interventi di messa in sicurezza di emergenza e
rilevando
l'inapplicabilita' dell'obbligo di bonifica.
Sulla base dei dati
del monitoraggio e della comunicazione
sopracitata, la provincia di Genova,
competente ai sensi della legge
regionale n. 18 del 1999 in quanto l'area e'
compresa nel territorio
di due comuni, ha emanato un provvedimento che impone
all'azienda
interventi di messa in sicurezza d'emergenza.
Progetto di messa in sicurezza e/o bonifica.
Concluso il programma Envireg
con la bonifica della spiaggia,
sono in corso le attivita' di "lavaggio" del
terrapieno su cui
insiste lo stabilimento mediante pompaggio della falda e
depurazione
delle acque emunte.
Dal certificato di collaudo parziale al 31
dicembre 2000
risultano eseguiti lavori per complessive L.
19.779.725.123.
Si resta in attesa degli adempimenti dell'azienda in
relazione al
provvedimento della provincia di Genova per ulteriori interventi
di
messa in sicurezza e per la progettazione di interventi di bonifica.
ALLEGATO G
RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI
===================================================================== REGIONE | TOTALE GENERALE PER REGIONE ===================================================================== Veneto | 144,4 Campania | 106,8 Sicilia | 92,2 Puglia | 119,8 Liguria | 111,4 Toscana | 62 Piemonte | 88,6 Lombardia | 70,4 Abruzzo | 5,6 Basilicata | 7,8 Calabria | 18,8 Emilia Romagna | 39,6 Friuli Venezia Giulia | 42,8 Lazio | 7,8 Marche | 2,8 Molise | 2,8 Sardegna | 63,6 Umbria | 15,6 Valle d'Aosta | 7,8 Prov. aut. Bolzano | 7,8 Prov. aut. Trento | 29,6 Totale regioni | 1048 ICRAM | 11,3 Totale generale | 1059,8
<-- TORNA